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C.I.M. CLUB ITALIANO DEL
MOLOSSO
con sede a Milano
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1- E' costituita, con sede
in Milano viale Corsica, 20 c/o ENCI, l'associazione specializzata
denominata C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO. L'associazione
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO e' associata all'Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana ENCI) del quale osserva lo Statuto,
i Regolamenti le delibere e le detennine, assolvendo scrupolosamente
gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo,
vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione
dell'ENCI. L'associazione C.I.M. CLUB\ ITALIANO DEL MOLOSSO
ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni,
fo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo delle
razze Bullmastiff, , Dogue de Bordeaux, Fila Brasileiro, Mastiff,
Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo, Tibetan Mastiff e Tosa
Inu, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati
dall’ ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione
tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tal fine l'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione
della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende
perseguire ed ai risultati ottenuti. L'associazione C.I.M.
CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO riconosce il potere di indirizzo,
di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI,
ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario
Straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento
necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto
dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di
Attuazione del medesimo. L'associazione presta all'ENCI piena
collaborazione; in particolare, il Presidente dell'associazione
ha l'onere: di dare riscontro, di norna entro quindici giorni,
alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci,
le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione
di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì
gli atti adottati dall'associazione in merito alla disciplina
e organizzazione delle attività zootecniche al fine, di ottenerne
la ratifica dall'ENCI
Articolo 2 - Per il conseguimento dei
fini di cui sopra l'associazione: a) propaganda la divulgazione
ed il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo,
Tibetan Mastiff e Tosa Inu ed assiste, nei limiti delle proprie
possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano
un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi
anzidetti; b) organizza manifestazioni, direttamente o in
collaborazione con l'ENcf: con le società cinofile da questo
riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate,
anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione
preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con
la disciplina da questi stabilite.
SOCI
Articolo 3 - Possono essere soci del
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO tutti i cittadini italiani
e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso
il miglioramento della razza Bullmastiff, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastino dei Pirenei, Mastino Spagnolo,
Tibetan Mastiff e Tosa Inu e la cui domanda di associazione,
presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata
accettata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4 -I soci si dividono in soci
ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti
dell'associazione o in conseguenza della loro appartenenza
a quest'ultima sono uguali è diversa solo la misura della
quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne
verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle
iniziative ed all'attività di sodalizio. Il consiglio potrà
nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari
benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci- onorari non
spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della
quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore
ai 18 anni. Tutte le categorie di soci hanno diritto di godere
dei benefici che l'Associazione stabilirà, nei limiti delle
necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine
di garantire la continuità nel rapporto tra l'associazione
e i propri soci e con l'uguale possibilità di partecipare
alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Articolo 5 - Per far parte in qualità
di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta
e firmata. In tale domanda deve anche essere precisato che
il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto
sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni
che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea. Su ciascuna
domanda decide il consiglio direttivo il quale, in caso di
mancata accettazione della stessa, non e' tenuto ad indicare
i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione
è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione,
tramite istanza presentata al presidente dell'associazione,
che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima
assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate
per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente
dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Articolo 6 - L'assembea generale dei
soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle
quote annuali dovute all'associazione dai soci. La quota sociale
annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo
non e' rivalutabile, ne' rimborsabile ed e' intrasmissibile
ai terzi.
Articolo 7 - L'iscrizione a socio vale
per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo
qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un
formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
Articolo 8 - La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio
successivamente al primo marzo di ogni anno; c) per espulsione,
deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del
Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di
socio perde ogni diritto relativo, ma non e' esonerato dagli
impegni assunti.
Articolo 9 - L' esercizio dei diritti
sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola
col versamento della quota sociale per l'anno in corso.
ORGANI SOCIALI
Articolo 10 -Sono organi della società
a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio composto dai consiglieri
eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI; c) il presidente;
d) il comitato probiviri; e) il collegio sindacale o dei revisori
dei conti; f) il comitato tecnico (solo eventualmente per
delibera dell'assemblea dei soci)
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Articolo 11 - L'assemblea generale e'
composta dai soci in regola col versamento della quota sociale
per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza
e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di
non più di due deleghe. Non e' ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state
intestate, prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse
correzioni o cancellazioni sulla deleghe ne' e consentito
che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe
ad un altro.
Articolo 12 - L'assemblea generale dei
soci e' presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo
richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell' ordine
del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta
verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate
dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni
con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale
dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità
la decisione e' nulla per cui si procederà ad altra immediata
votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento
di un risultato di maggioranza.
Articolo 13 - L'assemblea si riunisce
in via ordinaria almeno una volta all'anno in Italia entro
il mese di marzo per l'approvazione del bilancio dell'anno
precedente e per l'approvazione del programma di attività
per l'anno in corso. In via straordinaria può essere convocata
in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il
consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente
da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci
aventi diritto al voto. La convocazione e' annunciata dal
presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi,
i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima
di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono
essere indicati la data, la località e l'ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è valida
in prima convocazione allorché risulta presente di persona
o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea
e' valida in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all'assemblea
e prendere la parola senza però diritto di voto
Articolo 14 - L'assemblea ha il compito
di deliberare: a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali; c) sul bilancio consuntivo
in forma di rendiconto economico-finanziario; d) sulle modifiche
dello Statuto; e) sulla misura della quota associativa per
ciascuna delle categorie dei soci precisa nell'art. 4; f)
su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che
non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale Spetta
inoltre all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri
e i sindaci effettivi e supplenti
CONSIGLIO
Articolo 15 -Il Consiglio Direttivo
e' composto di sette consiglieri eletti dall'assemblea generale
fra i soci. Un consigliere e' nominato dall'ENCI e rimane
in carica, indipendentemente dalla durata del consiglio Direttivo,
fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere
cosi nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa
l'andamento dell'associazione nonché fornire tutte le informazioni
che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione
dello Statuto Sociale dell'ENCI. I membri del consiglio durano
in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora
durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo
uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea
nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno
a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero
rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare,
invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio
si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno
entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'assemblea
generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio
Articolo 16 - Il consiglio ha il compito
di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni
dell'assemblea generale dei soci e' responsabile dell'amministrazione
sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali
e finanziari decide sulle domande di ammissione di nuovi soci,
indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli
uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume,
nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e
le remunerazioni ecc
Articolo 17 - Il consiglio provvede,
altresì, alla nomina del presidente e di uno (o due) vice
presidenti dell' Associazione, di uno oppure due segretari
ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice
presidente devono essere eletti fra i consiglieri, segretari
ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio;
non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per
il loro lavoro..
Articolo 18 -Il consiglio si riunisce
almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando
lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri
oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione
verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima
di ciascuna riunione. Il consiglio e' presieduto dal presidente
o in sua assenza, dal vice presidente o qualora questi mancassero
dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide
quando e' presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono
ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno
senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno
essere dichiarati decaduti dalla carica
IL PRESIDENTE
Articolo 19 -Il presidente ha la rappresentanza
legale dell'associazione sia nei rapporti interni che in quelli
esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni
del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica
alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina
sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio;
le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere
sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima
riunione. In caso di assenza o di impedimento il presidente
e' sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni
spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente
nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un
presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il
presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio,
ma senza diritto di voto
PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Articolo20 - Il patrimonio della società
e' costituito: a) dei beni mobili e immobili; b) delle somme
accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto
a titolo legittimo; Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci; b) dagli eventuali
contributi concessile da enti o persone; c) dalle attività
di gestione; d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi
titolo
Articolo 21 - L'esercizio finanziario
va dal primo gennaio al trentuno dicembre; delle risultanze
economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei
soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente
gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea
generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI. e gli utili
e gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni
specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività
statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che
indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di
devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 22 - La sorveglianza amministrativa
e contabile e' affidata ad un collegio sindacale composto
di tre sindaci, eletti dall'assemblea generale dei soci, i
quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L'assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina
di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare
alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
Articolo 23 - Ogni socio e'tenuto a rispettare
il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo regolamento
di attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole
della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle
decisioni dei probiviri dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO
DEL MOLOSSO nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina
dell'ENCI. La giustizia disciplinare di primo grado e' amministrata
dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI
nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello
statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni
dei probiviri dell'associazione C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO
sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda
istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente
dall'appellante o dal suo procuratore da inviarsi a mezzo
raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi
del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI.
Il socio che trasgredisca agli obblighi o comunque con il
suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale
all'associazione e' passibile di sanzioni disciplinari deliberate
dal Collegio dei Probiviri. Questo e' formato da tre membri
effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale
dei soci fra i soci che non ric6pI,ano già la carica di consigliere.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di
un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza
di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro
effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito
dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri
effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito
dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea. che
provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di
un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al
consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri che si
pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato
all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine
di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni
e dopo di aver sentito il presidente dell'associazione. In
caso di mancanze gravi il consiglio potrà in via provvisoria
sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti
sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere
trasmessa la denuncia. abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri
che e' appellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio
dei probiviri può adottare a carico di un socio sono: censura,
sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare
gravità che comportino l'espulsione di un socio, il collegio
dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento
all'assemblea generale dei soci che si pronunci era. L'Associazione
C.I.M. CLUB ITALIANO DEL MOLOSSO ottempera e da esecuzione
alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci. dalle
Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.
I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un
proprio socio, che sia iscritto all'associazione, saranno
adottati anche da questa.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23 bis - La stessa Assemblea,
sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo
eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione
del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente
a favore di associazioni con [matità analoghe, o a fini di
pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla
legge - ~
VARIE
Articolo 24 - Tutte le cariche in seno
alla Associazione sono gratuite
Articolo 25 - Il presente statuto, dopo
l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in
vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica
non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal
consiglio dell' associazione, oppure da almeno un terzo dei
soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest'ultimo
caso la richiesta deve ' essere formulata per iscritto al
presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative
a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza
dei presenti da un'assemblea che riunisca almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto
dell'associazione, prima di essere presentate all'assemblea,
devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria
preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione
dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.
Articolo 27 - Per quanto non e' previsto
dal presente Statuto, si fa riferimento alle nonne vigenti
di legge ed ai principi generali di diritto
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